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Ministero della Salute – Decreto 16 marzo 2023. Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

Il Decreto attuativo della legge 116/2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 24 luglio 2023. Il documento definisce criteri e modalità di installazione dei DAE (defibrillatori semiautomatici e automatici esterni), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 4 agosto 2021, n.116.

I criteri e le modalità sono individuati nell’allegato A, che illustra: le finalità, le caratteristiche dei DAE, criteri e modalità di collocazione e installazione, luoghi in cui valutare l’installazione dei DAE. Mentre l’allegato B fornisce indicazioni sulla segnaletica.

Di seguito riportiamo un approfondimento dei punti salienti del decreto attuativo:

Caratteristiche dei DAE (COMMA B)

I DAE devono consentire una «analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare attraverso shock elettrici (separati da intervalli di analisi) per ripristinare un ritmo cardiaco efficace. Ogni DAE, deve garantire la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati, e dei dati di utilizzo dell’apparecchio. Questo deve consentire di verificare se il defibrillatore è stato acceso rapidamente, se gli elettrodi sono stati applicati altrettanto rapidamente per consentire al dispositivo di avviare immediatamente l’analisi e indicare la terapia necessaria.

Criteri e modalità per l’installazione di DAE (COMMA C)

Deve essere consentita la defibrillazione entro 4-5 minuti dall’arresto cardiaco, ancora prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Si prega di notare che in questo riferimento normativo certo viene richiesto di defibrillare entro 4 minuti, quindi significa che il defibrillatore deve essere preso e portato in prossimità della vittima entro massimo 2-3 minuti, dopodichè chi interviene avrà necessità di tempo per: accendere il DAE, radere eventualmente il petto della vittima (se necessario), posizionare correttamente gli elettrodi, attendere l’esito dell’analisi, fare sicurezza, erogare lo shock. Pertanto che si tratti di un’azienda, una scuola, un treno, un centro sportivo, un condominio va sempre valutata all’interno di una struttura l’installazione di un numero congruo di DAE, affinchè ci sia sempre un dispositivo salvavita a portata di man e la formazione di un numero adeguato di operatori BLSD registrati presso il 118.

In particolare inoltre si legge che il posizionamento ed il numero dei DAE è proporzionale ad alcuni parametri fissati dalla legge: numero persone presenti nella struttura, affluenza nella struttura, superficie in mq, facilità di accesso, eventuali difficoltà di accesso immediato al DAE (es. tornelli/check point sicurezza, porte tagliafuoco, ecc.). Il defibrillatore deve essere facilmente visibile e accessibile è vietato riporlo in teche chiuse/lucchettate o in stanze abitualmente chiuse e/o poco frequentate (es. bagni, ripostigli, infermerie aziendali).

È opportuno inoltre prevedere un aumento del numero dei DAE disponibili in funzione di un eventuale massiccio aumento dei flussi per eventi o periodi dell’anno (es. piccoli Comuni che nel periodo estivo raddoppiano o triplicano gli accessi, aziende con produzione fortemente stagionale, ecc.).

Per quanto riguarda il posizionamento dei DAE in ambienti esterni finalmente questo decreto attuativo fornisce un altro parametro certo affermando che nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/km2.

 

Monitoraggio dei DAE (COMMA C)

Si è rilevato che dal 2016 ad oggi ca. il 30% dei DAE presenti in Europa risultano inutilizzabili perché la batteria è scarica o gli elettrodi si sono scaduti. Il monitoraggio e la manutenzione periodica dei DAE è fondamentale per combattere un arresto cardiaco improvviso nei pochi minuti che si hanno a disposizione.

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, il quale deve assicurare:

  • la presenza di apposita segnaletica
  • La verifica dello stato di buon funzionamento del/i DAE e prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima settimanale, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.

È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi.

Nel caso di utilizzo di DAE con connettività integrata non è necessaria la compilazione manuale con cadenza settimanale del registro DAE da parte del responsabile.

Collegamento al sistema di monitoraggio remoto 118 (COMMA C)

I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Questo punto è fondamentale e conferma l’obbligo di registrazione del possesso del DAE alla Centrale Operativa del 118 di riferimento. In caso di arresto cardiaco l’operatore della centrale potrebbe ad esempio segnalare al chiamante la presenza di un DAE in prossimità della vittima. Inoltre la Centrale 118 potrebbe avvisare il referente del DAE che i consumabili del dispositivo sono prossimi alla scadenza. Ci auguriamo inoltre che tutti i defibrillatori registrati andranno a confluire in un’unica app ufficiale che ne permetta la rapida localizzazione tramite smartphone.

Segnaletica e diffusione dei DAE (COMMA D)

Ai fini di una corretta installazione e gestione dei DAE, è necessario l’utilizzo della apposita segnaletica che garantisca:

  • la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio;
  • la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del DAE il quale deve essere posizionato su una teca o una staffa di supporto;
  • nei contesti dove potrebbero essere presenti cittadini stranieri la presenza di un’indicazione internazionale del DAE (AED);
  • la segnalazione della posizione del/i DAE deve essere prevista anche sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione.

Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (COMMA E)

Questo comma definisce le linee guida per la collocazione ottimale dei defibrillatori basata sul criterio di equidistanza rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo al fine di consentire l’eventuale defibrillazione prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco.

  • luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione e/o di alto afflusso turistico
  • centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini
  • condomini
  • alberghi
  • strutture aperte al pubblico
  • luoghi isolati e zone disagiate (es. comuni di montagna, piccole isole)
  • luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria
  • strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate
  • poliambulatori ed ambulatori dei medici di medicina generale
  • luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico
  • auditorium, cinema, teatri
  • parchi divertimento, discoteche, sale gioco
  • strutture ricreative, stadi, centri sportivi
  • strutture industriali
  • piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi
  • alberghi, ristoranti
  • stabilimenti balneari e stazioni sciistiche
  • chiese e luoghi di culto
  • istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea ed assistenza
  • enti pubblici come scuole, università, uffici
  • postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi
  • farmacie (punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio)
  • luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill
  • mezzi di soccorso sanitario e protezione civile
  • mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi
  • mezzi che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario
  • mezzi destinati ad interventi di emergenza come: Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto

Considerazioni finali

Riteniamo che finalmente con questo decreto attuativo si definiscano operativamente i parametri di un progetto strutturato di PAD (Public Access Defibrillation) con l’obiettivo di prevenire l’arresto cardiaco improvviso, tutelando la salute e il diritto alla vita di ogni cittadino, turista o lavoratore presente in un luogo o territorio. La sicurezza dunque può essere innalzata giorno dopo giorno con la collaborazione di tutti, facendo in modo che soccorrere, avendo a disposizione gli strumenti giusti, diventi un’azione “normale” e non più un fatto eccezionale a discrezione del cittadino. Infine dato che il 118 non sempre riesce ad intervenire entro 5-10 minuti dall’accaduto, ci auspichiamo che sempre di più, tutti i cittadini comprendano l’importanza di imparare a salvare vite umane, per donare una seconda chance di vita ad una sfortunata vittima di un arresto cardiaco.

Decreto 13 marzo 2023 (PDF, 262 KB)

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